Onorevoli Colleghi! - L'espressione musicale ha un indubbio valore educativo e sociale. Come tutte le forme dell'espressione fonda il suo valore educativo nel consentire, specie alle giovani generazioni, di prendere coscienza di sé e di manifestarsi agli altri, ma, allo stesso tempo, per la sua natura non esclusivamente individuale, ma comunitaria, esercita una importantissima funzione di aggregazione sociale. Produrre musica, esibirsi dal vivo, partecipare ai concerti è un'occasione - in particolare per i giovani - di esprimersi, di comunicare con la società in cui vivono, ma anche di stabilire relazioni, di accrescere le proprie conoscenze, di confrontarsi e di educarsi alla vita e alla responsabilità della vita in gruppo. Per questo lo Stato, attraverso gli strumenti che gli sono propri, deve sostenere e incentivare queste forme di espressione e di aggregazione. E tuttavia non si può omettere di considerare che ci si trova di fronte a delle vere e proprie degenerazioni di tale fenomeno. Sempre più spesso, infatti, si apprende dalla stampa nazionale e internazionale dello svolgimento dei cosiddetti «rave party», ovvero di manifestazioni spesso illegali che, per le loro caratteristiche, possono mettere in pericolo la sicurezza di quanti vi partecipano e di quanti vivono nel territorio ove questi ultimi si svolgono.
      I «rave party» sono manifestazioni spesso illegali organizzate in aree industriali abbandonate o in spazi all'aperto; hanno durata di una sola notte o anche di alcuni giorni e sono caratterizzati dalla presenza di più «sound system», ovvero di diffusori sonori installati su camion. Il nome inglese con cui vengono chiamate queste manifestazioni significa letteralmente «delirio» e, in senso più ampio, rappresenta l'idea di fondo che caratterizza i «rave party», ovvero il desiderio di

 

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evadere rispetto alle regole e alle convenzioni sociali, nella ricerca di una libertà totale che si esprime attraverso il ballo e il consumo di droga. Anche recenti avvenimenti della cronaca hanno posto in evidenza come in tali manifestazioni siano sempre più diffusi atti illegali, quali danneggiamenti, violenze, uso di sostanze stupefacenti, eccetera. Non da ultimo queste manifestazioni hanno fatto registrare numerose problematiche in merito alla tutela ambientale - essendo causa spesso di danneggiamenti ai territori in cui si svolgono - e all'igiene pubblica.
      Se è importante che lo Stato riconosca e sostenga la libera possibilità di espressione, di chiunque e in particolare dei giovani, tuttavia è indispensabile che esso stesso combatta ogni forma di illegalità che possa intervenire in simili occasioni e, al medesimo tempo, tuteli l'ambiente e le condizioni di igiene pubblica. La libera espressione di chiunque non può coincidere con il danneggiamento di se stessi e degli altri, con la negazione dei diritti di alcuno, con qualsiasi forma di violenza o danneggiamento personale o alla proprietà, pubblica e privata.
      Lo Stato deve, perciò, disincentivare ogni manifestazione che tenda a proporre un modello di libertà relativistico, riferito esclusivamente all'individuo singolo, per cui vengono meno le principali regole di rispetto e di convivenza sociale. Lo Stato deve altresì disincentivare un modello di libertà fondato sul cosiddetto «sballo», sull'eccesso, favorendo invece una libera espressione di se stessi nel rispetto della comunità in cui si vive.
      Per questo, la presente proposta di legge introduce l'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che, facendo riferimento a un provvedimento preso dallo Stato francese su questo stesso fenomeno, intende vietare le manifestazioni musicali in luoghi pubblici e all'aperto che non hanno una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente a livello locale per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.
      Il medesimo articolo, infatti, stabilisce per tali manifestazioni una preventiva autorizzazione del questore, richiesta dal responsabile dell'organizzazione che è tenuto anche a fornire informazioni circa l'evento, le misure e i mezzi che si intendono adottare al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici. Si prevede inoltre la facoltà del questore di individuare, di comune accordo con il promotore, i mezzi opportuni per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici qualora quelli previsti siano insufficienti, di proporre lo svolgimento della manifestazione in altro luogo e di proibire la manifestazione qualora le misure adottate non siano sufficienti. Nello stesso articolo sono altresì previste le pene (arresto fino a sei mesi e ammende) per quanti operano senza autorizzazione del questore o nonostante il suo divieto.
 

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